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Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ei diritti delle persone handicappateART DA 12 a 16: Diritto all’educazione e all’istruzione dei portatori di handicap

di Redazione

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n.
39, s.o.). — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate
ART DA 12 a 16: Diritto all’educazione e all’istruzione dei portatori di handicap

Art. 12.

Diritto all’educazione e all’istruzione.

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento
negli asili nido.
2. é garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed
all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della
persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza
della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.

Art. 13.

Integrazione scolastica.

1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione
tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi
funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano
di studio individuale;
d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento
dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché
l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado
sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera
h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti
dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 16.

Art. 14.

Modalità di attuazione dell’integrazione.

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui
all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti
del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei
suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel
diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo
4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami
relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il
diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi
per l’attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione
all’attività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei
corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti
o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le
quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge
n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e
all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e
di recupero individualizzati.

Art. 15.

Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica.

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e
l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi
della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

Art. 16.

Valutazione del rendimento e prove d’esame.

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più
lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in
favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento
degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e
con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma
6-bis. é consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato.
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un
docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l’integrazione nell’ambito dell’ateneo.

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